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Legge 340/1939

Art. 9 — Iscrizione alla leva aeronautica pel ruolo specialisti

ELI /it/legge/1939/01/19/340/art/9parte di Legge 340/1939
Art. 9. Iscrizione alla leva aeronautica pel ruolo specialisti. Sono iscritti d'autorita' nella leva aeronautica, per il ruolo specialisti, entro i limiti delle necessita' organiche, i cittadini che al 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 18° anno di eta', o prima dell'apertura della leva di terra sulla loro classe, si trovino, o vengano a trovarsi, in una delle seguenti condizioni: a) essere iscritti fra la gente dell'aria, non in qualita' di pilota, a norma della legge 8 febbraio 1934, n. 331, modificata dalla legge 16 aprile 1936, n. 849; b) essere muniti di brevetto di specializzazione preaeronautica (eccezion fatta per quelli di pilotaggio aereo e di attestato o brevetto di pilota d'aliante) rilasciato dal Ministero dell'aeronautica, a coloro che abbiano superato gli esami finali di apposito corso presso una delle scuole istituite o riconosciute ai sensi di legge: c) avere frequentato corsi preaeronautici per specialisti in una delle scuole di cui alla precedente lettera b), senza avere conseguito il relativo brevetto; d) avere comunque frequentato corsi di volo senza motore presso le scuole legalmente istituite dal Ministero della aeronautica, senza avere conseguito l'attestato o brevetto di fine corso per cause di forza maggiore; e) essere gia' arruolati con ferma volontaria nella Regia aeronautica, nel ruolo specialisti. Sono altresi' iscritti d'autorita' nella leva aeronautica, per il ruolo specialisti, entro i limiti delle necessita' organiche, i cittadini che all'atto della chiamata alla leva aeronautica; se questa e' anteriore alla leva di terra o di mare, o all'atto della chiamata della leva di terra o di mare (in ordine di precedenza di data) si trovino nelle seguenti condizioni: a) essere operai, in servizio da almeno sei mesi, presso stabilimenti, o reparti di stabilimenti che producono esclusivamente materiale aeronautico. Per gli operai adibiti da almeno sei mesi a lavorazione di materiali impiegabili da piu' Forze armate, la ripartizione fra le Forze armate interessate sara' tempestivamente stabilita, in percentuale, di accordo fra i Ministeri competenti: b) essere operai addetti, da almeno sei mesi, alle linee aeree civili, alle officine e stabilimenti della Regia aeronautica sia militari che civili. I giovani che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui, alle lettere a), b), d), del primo comma e nelle condizioni di cui al secondo comma per essere assegnati alla Regia aeronautica dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono, il 18° anno di eta', ma prima dell'apertura della leva di terra sulla loro classe, saranno trasferiti dai corsi premilitari terrestri a quelli preaeronautici ed il numero di essi sara' comunicato al Ministero della guerra. Il detto trasferimento, pero', non sara' ammesso per i giovani che vengano a trovarsi nello condizioni di cui alle lettere c) e d) del 1° comma, qualora appartengano gia' a corsi premilitari terrestri di specializzazione. Sono, pero, esclusi dalla leva aeronautica e restano acquisiti a quella di mare, i giovani di cui alle lettere a), b), del primo comma i quali al 1° ottobre dell'anno in cui compiono il 18° anno di eta', si trovino compresi nelle note preparatorie dei soggetti alla leva di mare, nonche' i giovani di cui alle lettere c), d), dello stesso comma i quali fino al momento della chiamata della leva di mare (se questa avvenga prima della chiamata della leva aeronautica), oppure al momento della chiamata della leva aeronautica (se questa avvenga prima della leva di mare), siansi trovati o vengano a trovarsi in una delle condizioni per l'inclusione nelle liste per la leva di mare previste dal vigente testo unico sulla leva marittima.

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