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Legge 340/1939

Art. 88 — Revoca della dichiarazione di renitenza

ELI /it/legge/1939/01/19/340/art/88parte di Legge 340/1939
Art. 88. Revoca della dichiarazione di renitenza. E' in facolta' del Consiglio di leva o della Commissione mobile, oppure del Comando di centro reclutamento e mobilitazione, di annullare in via amministrativa, nei casi e nei limiti previsti dal regolamento, le dichiarazioni di renitenza. Il renitente per il quale non sia intervenuto tale annullamento e' denunciato dal Comando del centro di reclutamento e di mobilitazione all'Autorita' giudiziaria.

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