Legge 340/1939
Art. 79 — Ritardo del congedamento dei militari che scontano punizioni disciplinari
Art. 79. Ritardo del congedamento dei militari che scontano punizioni disciplinari. Il militare cui spetterebbe il congedo illimitato o il congedo assoluto, il quale si trova a scontare una punizione disciplinare, non puo' essere congedato se non dopo ultimata la punizione. Il congedamento dei graduati di truppa e avieri sotto le armi per l'adempimento, della ferma di leva, i quali siano stati puniti con la prigione di rigore, e' ritardato per un numero di giorni pari a quello trascorso in tale punizione durante gli ultimi tre mesi.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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