Open·Parlamento
HomeNormeLegge 340/1939Art. 76
Legge 340/1939

Art. 76 — Disposizioni speciali per gli ecclesiastici

ELI /it/legge/1939/01/19/340/art/76parte di Legge 340/1939
Art. 76. Disposizioni speciali per gli ecclesiastici. Il soddisfacimento dell'obbligo di servizio alle armi, la concessione, in pace, del ritardo alla presentazione alle armi o l'eventuale esonerazione dal servizio in caso di richiamo per mobilitazione, sono regolati, per quanto riguarda gli ecclesiastici; oltre quanto e' detto dall'art. 57, da speciali disposizioni.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 340/1939 · fonte Normattiva ↗

← Art. 75 Art. 77 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.