Legge 340/1939
Art. 66 — L'ammissione all'eventuale congedo anticipato e' consentita quando nessun fratello vivente dell'iscritto, di …
Art. 66. L'ammissione all'eventuale congedo anticipato e' consentita quando nessun fratello vivente dell'iscritto, di eta' inferiore a 40 anni, abbia di fatto fruito di congedo anticipato oppure abbia a suo tempo goduto di uno dei benefici in materia di leva previsti dalle precedenti leggi sul reclutamento del Regio esercito (2ª e 3ª categoria, ferma ridotta, ferma eventualmente abbreviata, ferma minima, ferma riducibile, ferma minore). Non si terra' conto pero' di tali congedi anticipati o benefici in materia di leva concessi a fratelli che prestarono servizio alle armi per almeno un anno.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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