Open·Parlamento
HomeNormeLegge 340/1939Art. 44
Legge 340/1939

Art. 44 — Rivedibilita' Gli iscritti di debole costituzione od affetti da infermita' temporanea di cui all'art

ELI /it/legge/1939/01/19/340/art/44parte di Legge 340/1939
Art. 44. Rivedibilita' Gli iscritti di debole costituzione od affetti da infermita' temporanea di cui all'art. 42 e ,presunte sanabili, sono rimandati, quali rivedibili, alle successive leve, e non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 22° anno di eta'. Se, dopo cio', risultino tuttora inabili, sono riformati. Gli iscritti affetti da infermita' presunte sanabili in breve spazio di tempo possono, peraltro, essere rimandati ad altre sedute del consiglio di leva. Gli iscritti rinviati alla successiva leva per infermita', non debbono di massima essere sottoposti a nuovo esame prima che siano trascorsi sei mesi da quello precedente.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 340/1939 · fonte Normattiva ↗

← Art. 43 Art. 45 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.