Legge 340/1939
Art. 39 — Annullamento delle decisioni di cancellazione dalle liste di leva aeronautica
Art. 39. Annullamento delle decisioni di cancellazione dalle liste di leva aeronautica. Le decisioni di cancellazione dalle liste di leva aeronautica sono annullabili sino alla chiusura della leva; trascorso tale termine, sono annullabili solo quelle di esse che siano state pronunciate in base a documenti falsi od infedeli o per corruzione.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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