Legge 340/1939
Art. 23 — Composizione e votazione del Consiglio di leva aeronautica
Art. 23. Composizione e votazione del Consiglio di leva aeronautica. Il Consiglio di leva aeronautica e' composto: a) del comandante del Centro di reclutamento e mobilitazione e, in sua assenza, dell'ufficiale dell'Arma aeronautica piu' anziano del Centro stesso, presidente; b) di un ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, membro; c) di un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico o nella impossibilita' di un ufficiale medico delle altre Forze armate ad infine di un medico civile, membro; d) di un ufficiale della Regia aeronautica, membro e segretario. Il Consiglio di leva decide a maggioranza di voti. In caso di parita' prevale il voto del presidente, salvo la decisione non rifletta idoneita' fisica, nel qual caso prevale il voto dell'ufficiale medico. Perche' la seduta sia valida occorre la presenza di almeno tre membri compreso il presidente.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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