Legge 340/1939
Art. 110 — Entrata in vigore della presente legge
Art. 110. Entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni della presente legge saranno applicate a cominciare dai giovani che nell'anno 1939 compiranno il 18° anno di eta'. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 19 gennaio 1939-XVII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Di Revel Visto, il Guardasigilli: Solmi
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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