Legge 745/1938
Art. 8 — Presso ciascun Monte deve funzionare un Collegio di sindaci, il quale dura in carica tre anni
Art. 8. Presso ciascun Monte deve funzionare un Collegio di sindaci, il quale dura in carica tre anni. Esso e' composto di tre membri effettivi, di cui uno nominato dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, e due dagli Enti fondatori o dalla assemblea degli associati. Il sindaco nominato dall'Ispettorato presiede il Collegio.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 8.
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