Legge 745/1938
Art. 33 — Gli organi amministrativi dei Monti attualmente esistenti continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'…
Art. 33. Gli organi amministrativi dei Monti attualmente esistenti continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento dei nuovi Consigli di amministrazione, di cui all'articolo 5, i quali devono essere nominati non oltre un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 33.
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