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Legge 745/1938

Art. 30 — I Monti possono essere rappresentati o difesi dall'Avvocatura di Stato in tutti i giudizi avanti l'autorita' …

ELI /it/legge/1938/05/10/745/art/30parte di Legge 745/1938
Art. 30. I Monti possono essere rappresentati o difesi dall'Avvocatura di Stato in tutti i giudizi avanti l'autorita' giudiziaria ordinaria, la giurisdizione speciale ed i collegi arbitrali. Gli onorari e le competenze da corrispondersi all'Avvocatura dello Stato dai Monti saranno liquidati a norma di legge.

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