Legge 745/1938
Art. 30 — I Monti possono essere rappresentati o difesi dall'Avvocatura di Stato in tutti i giudizi avanti l'autorita' …
Art. 30. I Monti possono essere rappresentati o difesi dall'Avvocatura di Stato in tutti i giudizi avanti l'autorita' giudiziaria ordinaria, la giurisdizione speciale ed i collegi arbitrali. Gli onorari e le competenze da corrispondersi all'Avvocatura dello Stato dai Monti saranno liquidati a norma di legge.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 30.
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