Legge 745/1938
Art. 17 — I Monti, che, alla data di entrata in vigore alla presente legge, abbiano gia' facolta' di ricevere depositi …
Art. 17. I Monti, che, alla data di entrata in vigore alla presente legge, abbiano gia' facolta' di ricevere depositi fruttiferi, la conservano. Gli altri che vogliano conseguirla debbono inserire nello statuto apposita disposizione da approvarsi ai sensi dell'art. 4, contenente le norme riguardanti i depositi, i rimborsi, le forme e la natura dei libretti, in conformita' delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio o dei Monti di pegni di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, disciplinante tale materia.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 17.
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