Legge 1093/1934
Art. 7 — I sottufficiali trasferiti nella posizione di servizio territoriale, perche' non piu' idonei al servizio pres…
Art. 7. I sottufficiali trasferiti nella posizione di servizio territoriale, perche' non piu' idonei al servizio presso i reparti di truppa, possono conseguire l'avanzamento soltanto ad anzianita', e per essi non e' richiesto il requisito di permanenza nei reparti di truppa. Detta promozione ad anzianita', avra' luogo, per i sergenti maggiori, un anno dopo la data in cui potrebbe effettuarsi ad anzianita', se essi si trovassero in servizio alle truppe, e per i marescialli ordinari e marescialli capi al compimento del quinto anno di grado. Se pero' la mancanza di idoneita' alle truppe e' derivata da ferite o infermita' dichiarate dipendenti da cause di servizio militare, l'avanzamento avra' luogo con le norme e nei modi previsti per l'avanzamento ad anzianita' dei sottufficiali alle truppe.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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