Legge 1093/1934
Art. 33 — Il Ministro per la guerra ha la facolta' di apportare, di concerto col Ministro per le finanze, al testo unic…
Art. 33. Il Ministro per la guerra ha la facolta' di apportare, di concerto col Ministro per le finanze, al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, tutte le modificazioni conseguenti alla presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno' d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addi' 21 giugno 1934 - Anno XII VITTORIO EMANUELE. MUSSOLINI - JUNG. Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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