Legge 1093/1934
Art. 20 — Il reclutamento degli impiegati d'ordine di cui all'articolo precedente sara' effettuato esclusivamente tra i…
Art. 20. Il reclutamento degli impiegati d'ordine di cui all'articolo precedente sara' effettuato esclusivamente tra i sottufficiali del Regio esercito aventi dai 12 ai 20 anni di servizio, mediante concorsi per titoli e per esami. I vincitori dei concorsi anzidetti saranno nominati al grado iniziale.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 1093/1934 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.