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Legge 1093/1934

Art. 12 — Circa l'avanzamento a scelta per meriti eccezionali di cui al precedente art

ELI /it/legge/1934/06/21/1093/art/12parte di Legge 1093/1934
Art. 12. Circa l'avanzamento a scelta per meriti eccezionali di cui al precedente art. 11, decidono esclusivamente: il Ministro per la guerra per l'avanzamento a tutti i gradi di sottufficiale; il comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali per i militari di truppa dei carabinieri Reali; il comandante del Corpo d'armata, il comandante militare della Sicilia, il comandante militare della Sardegna, i comandanti dei Regi corpi di truppe coloniali per l'avanzamento ai gradi di truppa (esclusi i carabinieri Reali). Le proposte per l'avanzamento anzidetto, da inoltrarsi con apposita relazione, possono essere fatte da qualsiasi autorita' gerarchica. Dette proposte, pero', devono pervenire all'autorita' cui spetta dare il giudizio decisivo, munite dei giudizi di 1°, di 2° e di 3° grado, e solo nel caso che sia concorde il giudizio di tutte le autorita' chiamate a pronunciarsi.

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