Open·Parlamento
HomeNormeLegge 899/1934Art. 90
Legge 899/1934

Art. 90

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/90parte di Legge 899/1934
Articolo 90. Le cariche nei depositi cavalli stalloni e nei centri rifornimento quadrupedi sono conferite agli ufficiali che siano giudicati idonei a coprirle; essi sono scelti in ordine di grado ed, a parita' di grado, in ordine di anzianita'. L'accertamento della idoneita' alle varie cariche e' fatto nei modi da stabilirsi con decreto dei Ministri per la Guerra e per l'Agricoltura e foreste, per gli ufficiali dei depositi cavalli stalloni, e nel regolamento sull'avanzamento, per gli ufficiali dei centri rifornimento quadrupedi.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 899/1934 · fonte Normattiva ↗

← Art. 89 Art. 91 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.