Legge 899/1934
Art. 9
Articolo 9 Il presidente della commissione centrale di avanzamento ha facolta' di fare intervenire in seno alla commissione stessa (senza diritto a voto) qualunque superiore in grado, tuttora in servizio permanente effettivo, che abbia o abbia avuto alle proprio dipendenze l'ufficiale da esaminare. per chiarire fatti o circostanze riguardanti l'ufficiale. La commissione centrale, quando prende in esame per l'avanzamento i generali di brigata e di divisione o gradi corrispondenti, consulta senza diritto a voto - i comandanti di corpo di armata che hanno, od hanno avuto, relazioni di servizio con ciascun generale da prendere in esame.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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