Legge 899/1934
Art. 82
Articolo 82. L'avanzamento al grado di tenente generale di artiglieria e del genio ha luogo a scelta ordinaria senza esami od esperimenti. La procedura d'avanzamento si svolge in modo analogo a quello seguito per il conferimento del grado di generale di divisione, ma indipendentemente dal posto occupato nel ruolo dai maggiori generali presi in esame.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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