Legge 899/1934
Art. 80
Articolo 80. I tenenti colonnelli dei servizi tecnici sono presi in esame, per l'avanzamento a scelta ordinaria, con le norme stabilite per i pari gradi dei ruoli di comando; in luogo degli esperimenti; per detti ufficiali, si procede alla valutazione dei titoli con norme da stabilirsi con decreto Reale. Punto minimo d'idoneita', nella valutazione dei titoli, per poter essere prescelti, quello da fissarsi nel predetto decreto.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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