Legge 899/1934
Art. 73
Articolo 73. I colonnelli di stato maggiore sono scelti fra i colonnelli delle varie armi, provenienti dal corpo di stato maggiore, che abbiano compiuto il periodo di comando prescritto dal comma u) dell'articolo 32.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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