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Legge 899/1934

Art. 73

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/73parte di Legge 899/1934
Articolo 73. I colonnelli di stato maggiore sono scelti fra i colonnelli delle varie armi, provenienti dal corpo di stato maggiore, che abbiano compiuto il periodo di comando prescritto dal comma u) dell'articolo 32.

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