Legge 899/1934
Art. 68
Articolo 68. Quando, nell'effettuare gli spostamenti di ruolo di cui ai precedenti articoli, si passi da un grado all'altro, l'ufficiale - qualora non abbia gia' conseguito la promozione per altro titolo - e' promosso, previa regolare procedura di avanzamento, non appena si verifichi una vacanza ed ha diritto al posto di ruolo ed alla data di anzianita' che gli competono dopo applicati i predetti spostamenti.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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