Legge 899/1934
Art. 65
Articolo 65. I tenenti e i capitani di cui al precedente articolo che abbiano compiuto, in tre anni diversi, tre successivi periodi della durata di un mese di buon servizio come osservatori, godono di un ulteriore spostamento di posto nel ruolo: se capitani pari a un sedicesimo, se tenenti pari a un sessantaquattresimo dell'organico del rispettivo grado, considerato al 1° gennaio dell'anno nel quale gli ufficiali acquistano diritto al vantaggio.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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