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Legge 899/1934

Art. 63

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/63parte di Legge 899/1934
Articolo 63. Nell'applicare le norme di cui agli articoli 61 e 62 gli ufficiali che, nell'anno in cui hanno acquisito il titolo alla scelta speciale, non possono conseguire la promozione, sono promossi di mano in mano, in concorrenza con quelli che abbiano acquisito il titolo suddetto negli anni successivi.

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