Legge 899/1934
Art. 60
Articolo 60. L'ufficiale di cui al secondo comma dell'articolo 58, quando stia per essere compreso nelle aliquote di ruolo di cui all'articolo 61, e' preso in esame dalle autorita' giudicatrici le quali - sulla base dei titoli acquisiti dall'ufficiale stesso, di una nuova classifica di cui all'articolo 47 e del loro apprezzamento personale sulla sua attitudine alle funzioni del grado superiore - pronunciano il proprio giudizio. L'ufficiale dichiarato promovibile a scelta speciale concorre a coprire le vacanze, nel grado superiore, nella proporzione di un terzo. Le promozioni sono effettuate intercalando una promozione a scelta speciale dopo due ad anzianita' od a scelta ordinaria.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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