Legge 899/1934
Art. 37
Articolo 37. L'avanzamento al grado di generale di brigata e di maggiore generale commissario ha luogo a scelta ordinaria, senza esami od esperimenti; quello al grado di maggiore generale medico ha luogo a scelta ordinaria, previa valutazione dei titoli, con norme da stabilirsi con decreto Reale. Prima di prescegliere per l'avanzamento i predetti ufficiali generali, il Ministro per la guerra chiede il giudizio della commissione centrale di avanzamento. La procedura relativa si svolge con le norme di cui all'articolo 5. A coprire le vacanze annuali nel grado di generale di brigata i colonnelli dei ruoli di comando concorrono nella misura seguente: Fanteria .............................. per 14 posti Cavalleria ............................ » 1 » Artiglieria ........................... » 8 » Genio ................................. » 2 » Il Ministro per la guerra, allo scopo di avviare gradualmente all'equiparazione la carriera dei colonnelli in relazione alle rispettive anzianita' di spalline, ripartisce ogni anno altri sei posti fra le varie armi. Detta ripartizione avviene - su proposta motivata della commissione centrale di avanzamento, in base alle condizioni di carriera - dopo che siano stati ricoperti i primi venticinque posti di generale di brigata e dopo che il Ministro per la guerra ha prescelto per l'avanzamento il numero necessario di colonnelli delle varie armi.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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