Legge 899/1934
Art. 26
Articolo 26. L'ufficiale non prescelto per l'avanzamento e' collocato a disposizione, se ufficiale generale o colonnello; e fuori organico se di grado inferiore. Per le armi ed i gradi per i quali esiste il ruolo di mobilitazione l'ufficiale non prescelto puo' essere trasferito in detto ruolo.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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