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Legge 899/1934

Art. 26

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/26parte di Legge 899/1934
Articolo 26. L'ufficiale non prescelto per l'avanzamento e' collocato a disposizione, se ufficiale generale o colonnello; e fuori organico se di grado inferiore. Per le armi ed i gradi per i quali esiste il ruolo di mobilitazione l'ufficiale non prescelto puo' essere trasferito in detto ruolo.

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