Open·Parlamento
HomeNormeLegge 899/1934Art. 180
Legge 899/1934

Art. 180

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/180parte di Legge 899/1934
Articolo 180. Ai tenenti delle varie armi e corpi, incorsi, dal l° gennaio 1934, nella esclusione definitiva dall'avanzamento per effetto dell'articolo 24 del Testo Unico delle leggi sull'avanzamento, approvato con R. decreto 8 maggio 1933 (XI), si applicano, dalla suddetta data 1° gennaio 1934 le norme di cui all'articolo 45 della presente legge.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 899/1934 · fonte Normattiva ↗

← Art. 179 Art. 181 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.