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Legge 899/1934

Art. 172

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/172parte di Legge 899/1934
Articolo 172. Fino a quando, in ciascun ruolo di mobilitazione, non siano stati raggiunti gli organici fissati per la fine dell'anno 1937 dalle annesse tabelle, non si addiviene alla formazione di vacanze obbligatorie nei ruoli stessi ed i trasferimenti dai ruoli di comando non danno luogo a vacanze in questi ultimi ruoli e non sono compresi nelle vacanze obbligatorie di cui alle relative tabelle. Durante il suddetto periodo, le vacanze che si formino nei gradi di maggioro e di tenente colonnello dei ruoli di mobilitazione, per promozioni e per i motivi di cui al n. 1 dell'articolo 27, sono colmate tutte con promozioni dal grado inferiore. Nel grado di capitano le predette vacanze si colmano con le promozioni dei tenenti, come da articoli 170 e 171; l'eventuale eccedenza con ulteriori immissioni dal ruolo di comando. ----------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 5 marzo 1935, n. 445, convertito senza modificazioni dalla L. 13 giugno 1935, n. 1134, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

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