Open·Parlamento
HomeNormeLegge 899/1934Art. 151
Legge 899/1934

Art. 151

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/151parte di Legge 899/1934
Articolo 151. Gli ufficiali tutti, compresi quelli in congedo, che, per effetto delle disposizioni in vigore anteriormente alla presente legge, erano incorsi in una esclusione dall'avanzamento, ma non in quella definitiva, debbono nuovamente essere giudicati con le norme della presente legge. Gli ufficiali comunque pretermessi nel giudizio di avanzamento sono giudicati con le norme della presente legge.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 899/1934 · fonte Normattiva ↗

← Art. 150 Art. 152 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.