Legge 899/1934
Art. 151
Articolo 151. Gli ufficiali tutti, compresi quelli in congedo, che, per effetto delle disposizioni in vigore anteriormente alla presente legge, erano incorsi in una esclusione dall'avanzamento, ma non in quella definitiva, debbono nuovamente essere giudicati con le norme della presente legge. Gli ufficiali comunque pretermessi nel giudizio di avanzamento sono giudicati con le norme della presente legge.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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