Legge 899/1934
Art. 145
Articolo 145. L'ufficiale caduto prigioniero dopo essere stato ferito e' assoggettato alla procedura di cui all'articolo precedente per quanto riguarda la avvenuta cattura; ottenuto il nulla osta,se egli risulti pretermesso all'avanzamento puo' conseguire promozione con le norme di cui al 2° comma dell'articolo 141. Le stesse norme dell'articolo 141 si applicano per l'avanzamento dell'ufficiale catturato durante la degenza in luoghi di cura per ferite, lesioni o malattie.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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