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Legge 899/1934

Art. 145

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/145parte di Legge 899/1934
Articolo 145. L'ufficiale caduto prigioniero dopo essere stato ferito e' assoggettato alla procedura di cui all'articolo precedente per quanto riguarda la avvenuta cattura; ottenuto il nulla osta,se egli risulti pretermesso all'avanzamento puo' conseguire promozione con le norme di cui al 2° comma dell'articolo 141. Le stesse norme dell'articolo 141 si applicano per l'avanzamento dell'ufficiale catturato durante la degenza in luoghi di cura per ferite, lesioni o malattie.

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