Legge 899/1934
Art. 143
Articolo 143. L'ufficiale prigioniero di guerra non puo', durante la prigionia, conseguire avanzamento. La prigionia pero' non interrompe il computo dell'anzianita'.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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