Legge 899/1934
Art. 140
Articolo 140. La mancanza di idoneita' fisica, temporanea o non, derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per cause di servizio, non impedisce la promozione, quando l'ufficiale abbia acquisito diritto alla promozione stessa prima del sopravvenire della non idoneita'.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 899/1934 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.