Legge 899/1934
Art. 137
Articolo 137. Agli ufficiali in congedo, richiamati in servizio durante la guerra per ragioni di guerra, si applicano le norme stabilite dalla presento legge per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente, ferma restando la loro posizione di stato di ufficiali in congedo. Il tenente colonnello di complemento di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio puo' conseguire la promozione straordinaria per merito di guerra al grado di colonnello.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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