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Legge 899/1934

Art. 127

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/127parte di Legge 899/1934
Articolo 127. Gli ufficiali generali in ausiliaria e nella riserva possono essere promossi, in deroga al disposto della lettera c) dell'articolo 114, quando sia promosso a scelta ordinaria un pari grado meno anziano in servizio permanente effettivo del ruolo, corpo o servizio al quale appartengono e ne assumono l'anzianita'. Essi non possono pero' conseguire gradi superiori a quelli massimi stabiliti alla, legge di ordinamento del Regio esercito per la propria arma, specialita', corpo o servizio.

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