Legge 899/1934
Art. 125
Articolo 125. Gli ufficiali dei CC. RR., a qualsiasi unita' assegnati, possono essere presi in esame per l'avanzamento senza aver frequentato alcun corso, ne' partecipato ad alcun richiamo alle armi, ed anche senza aver compiuto il servizio di prima nomina se sottotenenti. Solo i capitani dei CC. RR., provenienti dagli ufficiali in servizio permanente effettivo, possono conseguire la promozione, qualora abbiano superato - con esito favorevole - un apposito corso.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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