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Legge 899/1934

Art. 125

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/125parte di Legge 899/1934
Articolo 125. Gli ufficiali dei CC. RR., a qualsiasi unita' assegnati, possono essere presi in esame per l'avanzamento senza aver frequentato alcun corso, ne' partecipato ad alcun richiamo alle armi, ed anche senza aver compiuto il servizio di prima nomina se sottotenenti. Solo i capitani dei CC. RR., provenienti dagli ufficiali in servizio permanente effettivo, possono conseguire la promozione, qualora abbiano superato - con esito favorevole - un apposito corso.

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