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Legge 899/1934

Art. 122

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/122parte di Legge 899/1934
Articolo 122. Possono conseguire un vantaggio di carriera - purche' siano destinati all'inquadramento delle unita' di prima linea - gli ufficiali di complemento di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che vengano a trovarsi in una delle seguenti condizioni: a) appartengano ai battaglioni CC. NN. ed abbiano dimostrato ottime qualita' come comandanti e coane educatori, nell'addestramento del rispettivo reparto; b) si siano distinti per particolari attitudini nell'assidua frequenza agli speciali corsi di istruzione; c) abbiano dimostrato ottime qualita' come comandanti ed educatori in occasione dei periodici richiami alle armi o se siano distinti quali ufficiali della M.V.S.N. nel disimpegno di mansioni inerenti alla preparazione militare del paese. Per conseguire il sopradetto vantaggio, gli ufficiali debbono presentare regolare domanda e sostenere, con esito favorevole, un apposito esperimento di carattere essenzialmente pratico, con modalita' da stabilirsi per decreto Reale. Il vantaggio e' concesso non appena l'ufficiale ha acquisito il titolo, con spostamento di posti sul ruolo, per un numero di posti pari a quello che spetta - nel ruolo di comando dell'arma rispettiva - al pari grado che abbia titolo alla scelta speciale per esame. All'atto della promozione dell'ufficiale, nel bollettino militare, la promozione stessa e' qualificata «promozione a scelta speciale».

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