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Legge 899/1934

Art. 116

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/116parte di Legge 899/1934
Articolo 116. L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio e quello in congedo che presti servizio permanente nella M. V. S. N. (ordinaria e speciali) con grado superiore a quello rivestito nell'esercito, puo' essere promosso per meriti eccezionali, qualora, nel servizio prestato nella M. V. S. N., abbia dato prova di possedere spiccate qualita' intellettuali e di cultura e dia sicuro affidamento di poter reggere, in modo particolarmente distinto, il comando del grado superiore nell'esercito. Tale promozione si effettua con le norme di cui ai due ultimi capoversi dell'articolo precedente.

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