Legge 899/1934
Art. 11
Articolo 11. La commissione speciale di avanzamento di cui all'articolo 7 e' composta da un ufficiale generale presidente e da quattro ufficiali generali membri, dei quali uno scelto fra quelli in aspettativa per riduzione di quadri di cui al Regio decreto leggo 4 settembre 1925 n. 1600, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, o delle categorie in congedo. Per detta commissione valgono le norme dell'articolo 10.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 899/1934 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.