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Legge 899/1934

Art. 11

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/11parte di Legge 899/1934
Articolo 11. La commissione speciale di avanzamento di cui all'articolo 7 e' composta da un ufficiale generale presidente e da quattro ufficiali generali membri, dei quali uno scelto fra quelli in aspettativa per riduzione di quadri di cui al Regio decreto leggo 4 settembre 1925 n. 1600, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, o delle categorie in congedo. Per detta commissione valgono le norme dell'articolo 10.

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