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Legge 899/1934

Art. 104

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/104parte di Legge 899/1934
Articolo 104. I capitani ed i maggiori presi in esame per l'avanzamento: - se prescelti, concorrono a colmare le vacanze nel grado superiore, sino al limite assegnato alle promozioni dalle annesse tabelle, salvo il disposto dell'articolo 103; - se non prescelti, vengono collocati fuori organico, con le norme stabilite dagli articoli 26 e 29.

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