Legge 899/1934
Art. 101
Articolo 101. Qualora, nei gradi di colonnello e di capitano, i trasferimenti di ufficiali dai ruoli di comando risultino in misura inferiore al numero di vacanze stabilito dalle annesse tabelle, le vacanze stesse debbono essere limitate al numero corrispondente ai trasferimenti.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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