Legge 115/1934
Art. 7 — Possono aver diritto al soccorso tutti indistintamente i figli o figliastri indicati nella lettera b) dell'art
Art. 7. Possono aver diritto al soccorso tutti indistintamente i figli o figliastri indicati nella lettera b) dell'art. 3. Nel caso che manchi la madre o questa formi famiglia separata, al primo dei figli o figliastri il soccorso va accordato nella misura di L. 0,85 nei Comuni capoluoghi di provincia, o con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, e di L. 0,75 negli altri Comuni.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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