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Legge 115/1934

Art. 7 — Possono aver diritto al soccorso tutti indistintamente i figli o figliastri indicati nella lettera b) dell'art

ELI /it/legge/1934/01/22/115/art/7parte di Legge 115/1934
Art. 7. Possono aver diritto al soccorso tutti indistintamente i figli o figliastri indicati nella lettera b) dell'art. 3. Nel caso che manchi la madre o questa formi famiglia separata, al primo dei figli o figliastri il soccorso va accordato nella misura di L. 0,85 nei Comuni capoluoghi di provincia, o con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, e di L. 0,75 negli altri Comuni.

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