Legge 115/1934
Art. 19 — Il pagamento dei soccorsi di cui alla presente legge e' effettuato dagli uffici postali, tranne quello di cui…
Art. 19. Il pagamento dei soccorsi di cui alla presente legge e' effettuato dagli uffici postali, tranne quello di cui agli articoli 18 e 22 (2° comma). I soccorsi non riscossi entro il termine di un anno sono prescritti.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 115/1934 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.