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Legge 115/1934

Art. 19 — Il pagamento dei soccorsi di cui alla presente legge e' effettuato dagli uffici postali, tranne quello di cui…

ELI /it/legge/1934/01/22/115/art/19parte di Legge 115/1934
Art. 19. Il pagamento dei soccorsi di cui alla presente legge e' effettuato dagli uffici postali, tranne quello di cui agli articoli 18 e 22 (2° comma). I soccorsi non riscossi entro il termine di un anno sono prescritti.

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