Legge 115/1934
Art. 10 — La concessione dei soccorsi e' deliberata da una Commissione comunale cosi' composta: podesta' del Comune, pr…
Art. 10. La concessione dei soccorsi e' deliberata da una Commissione comunale cosi' composta: podesta' del Comune, presidente; comandante dell'Arma dei carabinieri Reali nella cui giurisdizione si trova il Comune; presidente della locale Congregazione di carita'; segretario politico del Fascio; membri. Le funzioni di segretario della Commissione debbono essere affidate ad un impiegato del Comune, designato dal podesta'. Il presidente ed i membri della Commissione hanno facolta' di farsi sostituire da propri delegati. Alle sedute della Commissione interviene altresi', con solo voto consultivo, il medico condotto municipale quando si debba stabilire se qualche membro della famiglia del militare sia inabile al lavoro. Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza di voti e sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. In caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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