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Legge 479/1930

Art. 3 — La sezione di tiro a segno e' retta, amministrata e rappresentata da un ufficiale della Milizia volontaria pe…

ELI /it/legge/1930/04/17/479/art/3parte di Legge 479/1930
Art. 3. La sezione di tiro a segno e' retta, amministrata e rappresentata da un ufficiale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nominato dal Comando della divisione militare, su designazione del Comando di gruppo da cui dipende territorialmente la sezione. Questi con un delegato del Comune e con un delegato dell'Unione italiana di tiro a segno e' chiamato a costituire il Consiglio direttivo della sezione.

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