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Legge 479/1930

Art. 18 — Ogni anno presso ciascuna sezione di tiro a segno viene eseguita una gara comunale; ogni anno o quanto meno o…

ELI /it/legge/1930/04/17/479/art/18parte di Legge 479/1930
Art. 18. Ogni anno presso ciascuna sezione di tiro a segno viene eseguita una gara comunale; ogni anno o quanto meno ogni due anni in ciascuna provincia viene eseguita una gara provinciale; ogni cinque anni viene indetta una gara generale secondo le norme da stabilirsi da apposito decreto Ministeriale. L'Unione italiana di tiro a segno indice ogni anno una gara nazionale. Nell'anno in cui ha luogo la gara generale vengono sospese quella nazionale dell'Unione e quelle provinciali.

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