Open·Parlamento
HomeNormeLegge 479/1930Art. 16
Legge 479/1930

Art. 16 — Il Ministero della guerra da' le direttive per l'esecuzione delle esercitazioni regolamentari di tiro imparte…

ELI /it/legge/1930/04/17/479/art/16parte di Legge 479/1930
Art. 16. Il Ministero della guerra da' le direttive per l'esecuzione delle esercitazioni regolamentari di tiro impartendo particolari istruzioni; le lezioni di tiro vengono eseguite nei campi di tiro costruiti in base a norme tecniche adottate dal Genio militare. L'Amministrazione militare cede a pagamento immediato alle singole sezioni di tiro le armi da fuoco al costo di fabbricazione e le munizioni a prezzo convenzionale. Le sezioni di tiro a segno ammettono nei loro campi di tiro le truppe del presidio e delle altre forze armate dello Stato, salvo nei giorni di domenica, e alla loro volta sono ammesse nei campi di tiro militari. I presidi militari e le altre forze armate dello Stato concorrono nelle spese di ordinaria manutenzione dei campi delle sezioni in rapporto all'uso che ne fanno.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 479/1930 · fonte Normattiva ↗

← Art. 15 Art. 17 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.