Legge 479/1930
Art. 14 — L'ispettore di mobilitazione prende accordi con le Amministrazioni provinciali e con quelle comunali per i co…
Art. 14. L'ispettore di mobilitazione prende accordi con le Amministrazioni provinciali e con quelle comunali per i concorsi e le sovvenzioni occorrenti per le spese d'impianto e di esercizio delle sezioni.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 479/1930 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.