Legge 479/1930
Art. 12 — Alle spese d'impianto e di sistemazione dei campi di tiro si provvede, quando per le medesime non si possa fa…
Art. 12. Alle spese d'impianto e di sistemazione dei campi di tiro si provvede, quando per le medesime non si possa far fronte con i contributi spontanei dei cittadini, mediante il concorso del Governo, delle Provincie e dei Comuni, nelle proporzioni di tre quinti per lo Stato e di un quinto per ciascuna delle altre due Amministrazioni. Con i concorsi dei detti enti si provvede anche per l'acquisto dei bersagli e dei relativi impianti elettrici; per le dotazioni di armamento, per. l'ammobiliamento e per l'arredamento delle sedi dei campi; per l'acquisto delle bandiere e degli emblemi delle sezioni e per tutte le altre spese che hanno carattere di impianto. Con gli stessi concorsi viene provveduto per gli affitti del terreno su cui sono impiantati i campi di tiro quando i medesimi non siano stati acquistati, nonche' per la corresponsione di compensi per servitu' di tiro.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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